Art. 297-ter
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((Decorrenza della maggiorazione per la tassa sulle insegne e per la tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni:)) ((Per la tassa sulle insegne e per la tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni previste dal presente testo unico, la maggiorazione di cui all'articolo 297-bis si applica a decorrere dal semestre successivo alla data in cui, per effetto delle disposizioni contenute rispettivamente negli articoli 205, primo e secondo comma, e 269, secondo comma, e' dovuta la tassa o la maggiore tassa.))
Testo vigente dal 30 giugno 1967 al 22 dicembre 2008 · versione 88 su Normattiva