Art. 297Riscossione

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Le imposte, le tasse e i contributi a favore dei comuni, delle provincie e dei consorzi sono, di regola, riscossi in sei rate bimestrali alle scadenze previste per i tributi diretti erariali. Quando cio' non sia possibile, la riscossione puo' effettuarsi in un numero di rate bimestrali non inferiore a quattro, da determinarsi dal prefetto con lo stesso provvedimento che rende esecutivo il ruolo. E' pure in facolta' del prefetto di autorizzare, in ogni tempo, per comprovate ragioni di urgenza, la compilazione di ruoli straordinari per i tributi locali e di fissare il numero e le scadenze delle rate. Sono applicabili alla riscossione dei tributi locali gli articoli 24, salvo il disposto del precedente comma, e 25 a 31 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401. Nulla e' innovato, per quanto riguarda la compilazione, la esecutorieta', la fissazione delle scadenze e la pubblicazione dei ruoli della sovrimposta fondiaria, alle norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401 (testo unico), modificato dal R. decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1220, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1454, nonche' dal R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 2 marzo 1983 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art297 · fonte su Normattiva