Art. 89
[1](articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e articolo 1 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
[2]1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
- a)«agente della riscossione»: il soggetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
- b)«ruolo»: l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo dell'agente della riscossione;
- c)«ufficio»: la struttura dell'Agenzia delle entrate, relativamente alle disposizioni del presente titolo, con esclusione dell'articolo 102, e a quelle della parte I, titolo VI, ovvero dell'ente creditore, relativamente alle disposizioni della parte I, titolo V e della parte II, titolo I, incaricata della gestione delle attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo;
- d)«quota»: l'importo complessivamente iscritto in uno stesso ruolo a carico di un debitore;
- e)«ambito»: la singola circoscrizione territoriale nella quale l'agente della riscossione e' articolato, secondo le disposizioni vigenti alla data del 30 settembre 2006.
Testo vigente dal 26 marzo 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva