Art. 89

[1](articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e articolo 1 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)

[2]1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

  • a)«agente della riscossione»: il soggetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
  • b)«ruolo»: l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo dell'agente della riscossione;
  • c)«ufficio»: la struttura dell'Agenzia delle entrate, relativamente alle disposizioni del presente titolo, con esclusione dell'articolo 102, e a quelle della parte I, titolo VI, ovvero dell'ente creditore, relativamente alle disposizioni della parte I, titolo V e della parte II, titolo I, incaricata della gestione delle attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo;
  • d)«quota»: l'importo complessivamente iscritto in uno stesso ruolo a carico di un debitore;
  • e)«ambito»: la singola circoscrizione territoriale nella quale l'agente della riscossione e' articolato, secondo le disposizioni vigenti alla data del 30 settembre 2006.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art89 · fonte su Normattiva