Art. 299Esercizio finanziario

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L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dell'anno stesso. Pero', agli effetti della riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e della liquidazione e pagamento delle spese impegnate entro la stessa data, la chiusura dei conti e' protratta fino al 31 gennaio dell'anno successivo, nel qual giorno l'esercizio stesso e' definitivamente chiuso.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 aprile 1934 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art299 · fonte su Normattiva