Art. 301
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Le entrate e le spese che si inscrivono in bilancio rappresentano la competenza dell'esercizio, cioe' per le entrate, quanto si crede che potranno produrre durante l'esercizio, i diversi cespiti di entrata, e, per le spese, quelle che si prevede di dover fare nel corso del suddetto periodo. Appartengono al conto del bilancio le entrate accertate e scadute, le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate nello stesso periodo di tempo, le riscossioni degli esattori e tesorieri, i versamenti nella tesoreria del comune e della provincia e i pagamenti effettuati nel periodo sopra indicato. Appartengono al conto generale del patrimonio: il valore degli immobili, giusta i relativi registri di consistenza, e quello dei mobili, del materiale ed altre attivita' risultanti dagli inventari, i crediti e debiti e le variazioni di essi, sia che provengano dalla gestione del bilancio sia che si verifichino per altra causa.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 aprile 1934 · versione 0 su Normattiva