Art. 302Bilanci

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I bilanci comunali e provinciali debbono essere deliberati entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. Trascorso il detto termine, la compilazione del bilancio e' deferita al prefetto che vi provvede per mezzo di un commissario. Il commissario accerta anche le ragioni dell'inadempimento e ne riferisce al prefetto per gli eventuali provvedimenti da adottarsi, rispettivamente, a norma degli articoli 55 e seguenti e 42, 43 e 49 dei RR. decreti 21 marzo 1929, n. 371 e 30 dicembre 1923, n. 2839, a carico del segretario e del ragioniere.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 aprile 1934 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art302 · fonte su Normattiva