Art. 304
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Le autorita' competenti ad autorizzare l'applicazione delle sovrimposte fondiarie devono eliminare qualsiasi eccesso di previsione nelle spese, anche per gli enti che non superano i limiti normali, e, per quelli che li sorpassano, devono ridurre anche le spese obbligatorie nella misura strettamente necessaria. Devono altresi' curare che, per i comuni le cui sovrimposte eccedono il secondo limite, siano rinviate le spese straordinarie, ancorche' obbligatorie, che non abbiano carattere di urgenza.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 aprile 1934 · versione 0 su Normattiva