Art. 309 — Storni di fondi
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Per gli storni di fondi da un articolo all'altro della stessa categoria o da una categoria ad un'altra del bilancio occorre che la spesa, cui s'intende provvedere, sia di urgente necessita', e la somma da prelevarsi sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio. Sono vietati gli storni da articoli relativi a spese finanziate con mezzi straordinari per impinguare quelli concernenti spese fronteggiate con mezzi ordinari. Sono vietati inoltre gli storni tra i residui e quelli tra i residui e i fondi della competenza. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 3 maggio 1933, n. 626
7Il Regio Decreto 3 maggio 1933, n. 626 ha disposto (con l'art. 2, commi 1, 2 e 3) che "Per le Provincie che eccedono il limite normale delle sovrimposte fondiarie sono soggette all'approvazione del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'interno, udita la Commissione centrale per la finanza locale, le deliberazioni concernenti nuove o maggiori spese che impegnino, con un principio di spesa continuativa, i bilanci futuri. Tale approvazione e' richiesta anche se trattisi di spese alle quali, nell'esercizio in corso, si provveda con prelevamenti dal fondo di riserva, con storni di fondi o con nuove o maggiori entrate. Sono di conformita' integrati gli articoli 307, 308 (primo comma), 309 e 311 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175".
Testo vigente dal 21 giugno 1933 al 1 aprile 1934 · versione 7 su Normattiva