Art. 309
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Per gli storni di fondi da un articolo all'altro della stessa categoria o da una categoria ad un'altra del bilancio occorre che la spesa, cui s'intende provvedere, sia di urgente necessita', e la somma da prelevarsi sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio. Sono vietati gli storni da articoli relativi a spese finanziate con mezzi straordinari per impinguare quelli concernenti spese fronteggiate con mezzi ordinari. Sono vietati inoltre gli storni tra i residui e quelli tra i residui e i fondi della competenza.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 21 giugno 1933 · versione 0 su Normattiva