Art. 313

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Spetta alla Giunta provinciale amministrativa, udito il podesta' o il rettorato, di fare di ufficio in bilancio, anche nel corso dell'esercizio, le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie e per quelle dipendenti da impegni validamente assunti.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 21 giugno 1933 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art313 · fonte su Normattiva