Art. 315 — Condizioni richieste per la contrattazione di mutui
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Salvo i casi previsti da leggi speciali, nessun mutuo puo' essere contratto dai comuni se gl'interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio, pel servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quarto delle entrate effettive ordinarie, valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo. I mutui contratti con titoli cambiari non possono essere autorizzati per un importo superiore all'ottava parte delle entrate effettive ordinarie del comune, o della provincia, valutate nei modi sopra indicati. Gli amministratori che abbiano emesso titoli cambiari per somme maggiori sono in proprio ed in solido responsabili del debito che risulta a carico dell'ente. Per la validita' delle cartelle di debito comunale o provinciale, e d'ogni altro titolo nominativo o al portatore, occorre la firma del prefetto, al solo scopo di garantire l'ottenuta autorizzazione. Quando manchino di altre risorse, i comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, contraendo mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti autorizzati dalle leggi, ai sensi del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453. Gl'interessi di questi mutui non si computano agli effetti della limitazione stabilita dal primo comma del presente articolo.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 21 giugno 1933 · versione 0 su Normattiva