Art. 317 — Attribuzioni di vigilanza degli uffici di ragioneria
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 1 aprile 1934. Leggi il testo vigente →
Gli uffici di ragioneria delle provincie, nonche' quelli dei comuni, ove siano istituiti, vigilano sull'osservanza delle leggi e delle altre disposizioni concernenti:
- a)la conservazione del patrimonio provinciale e comunale;
- b)l'esatto accertamento delle entrate;
- c)la regolare gestione dei fondi di bilancio. I dirigenti degli uffici predetti riferiscono al preside o al podesta' su tutto quanto abbiano occasione di rilevare nell'adempimento delle proprie funzioni e che interessi il bilancio, specialmente per cio' che riguarda l'andamento degli impegni di spesa.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 aprile 1934 · versione 0 su Normattiva