Art. 317Attribuzioni di vigilanza degli uffici di ragioneria

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Gli uffici di ragioneria delle provincie, nonche' quelli dei comuni, ove siano istituiti, vigilano sull'osservanza delle leggi e delle altre disposizioni concernenti:

  • a)la conservazione del patrimonio provinciale e comunale;
  • b)l'esatto accertamento delle entrate;
  • c)la regolare gestione dei fondi di bilancio. I dirigenti degli uffici predetti riferiscono al preside o al podesta' su tutto quanto abbiano occasione di rilevare nell'adempimento delle proprie funzioni e che interessi il bilancio, specialmente per cio' che riguarda l'andamento degli impegni di spesa.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 aprile 1934 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art317 · fonte su Normattiva