Art. 32 — Bevande
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L'imposta sul consumo delle bevande si applica: 1. alla vendita o cessione a qualsiasi titolo delle bevande vinose fatta dal produttore ai consumatori o ai commercianti al minuto dello stesso comune. Nel primo caso l'imposta e' dovuta dal produttore, nel secondo dai commercianti al minuto. S'intende per produttore, ai fini dell'applicazione delle imposte di consumo, soltanto il produttore delle bevande vinose ricavate dalle uve dei fondi propri o da esso coltivati in qualita' di affittuario, oppure di mezzadro, colono od altro compartecipante al prodotto dei fondi medesimi; 2. alla vendita o cessione, a qualsiasi titolo, delle bevande vinose ed alcooliche, fatta dal commerciante all'ingrosso, sia o non fabbricante, ai consumatori o ai commercianti al minuto dello stesso comune. Nel primo caso l'imposta e' dovuta dal commerciante all'ingrosso, nel secondo dai commercianti al minuto; 3. al consumo del commerciante all'ingrosso e della propria famiglia.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva