Art. 321
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 1 aprile 1934. Leggi il testo vigente →
I bilanci dei comuni che, nonostante le eccezionali imposizioni previste nell'art. 256, non possono raggiungere il pareggio fra le entrate e spese effettive ordinarie aumentate delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione, sono consolidati per un biennio ed assoggettati all'approvazione della Commissione centrale della finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Alla stessa Commissione e' altresi' demandata l'approvazione di tutte le variazioni che, durante il biennio, dovessero essere apportate ai bilanci predetti per far fronte a nuove o maggiori spese obbligatorie, inderogabili ed urgenti, dipendenti da circostanze sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio e non prima prevedibili: nonche' l'approvazione delle spese vincolanti il bilancio oltre un biennio. In sede di approvazione dei bilanci, la Commissione ha tutti i poteri indicati nell'art. 258 del presente Testo Unico per assicurare il pareggio e garantire l'andamento dei servizi obbligatori, e puo' promuovere anche, ove occorra, la costituzione coattiva di consorzi oppure l'aggregazione dei comuni ad altri contermini, anche all'infuori dei casi previsti dalla legge comunale e provinciale. Essa puo', inoltre, rivedere le tariffe delle imposte e i regolamenti comunali per la gestione dei beni patrimoniali, i capitolati di appalto ed i regolamenti per i servizi assunti in gestione diretta o tenuti in economia, i regolamenti organici del personale, e promuoverne le modificazioni necessarie. Puo' infine, in casi eccezionali, autorizzare l'applicazione di nuove imposte di consumo su voci comprese nella tariffa annessa al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030 sul riordinamento dei soppressi dazi interni ed autorizzare altresi' ulteriori aumenti di imposte, tasse e contributi, nonche' ulteriori eccedenze delle sovrimposte fondiarie, nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio dei bilanci.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 aprile 1934 · versione 0 su Normattiva