Art. 33 — Commerciante all'ingrosso
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S'intende per commerciante all'ingrosso chi vende abitualmente le bevande vinose in quantita' non inferiori a 50 litri e le bevande alcooliche in quantita' non inferiori a 10 litri. Il commerciante all'ingrosso e' soggetto a denunzia ed a licenza di esercizio ed e' obbligato alla tenuta di apposito registro di carico e scarico. Il pagamento dell'imposta a suo carico, a norma dell'articolo precedente, nn. 2 e 3, ha luogo alla estrazione delle bevande tassate dai locali di deposito: il commerciante puo' ottenere di soddisfare l'imposta mensilmente in base alle risultanze del detto registro, ed in tal caso e' tenuto a prestare cauzione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai produttori delle bevande vinose che esercitano il commercio all'ingrosso.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 5 gennaio 1960 · versione 0 su Normattiva