Art. 334

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Agli effetti del trasferimento disposto con l'art. 3 (n. 10), entro il 30 giugno 1932 sara' provveduto, con decreto Reale, promosso dal ministro dell'Interno, di concerto con quello delle Finanze, all'inquadramento del personale degli archivi provinciali di Stato delle provincie napoletane e siciliane ed a quant'altro occorra per l'esecuzione della citata disposizione. A decorrere dalla data del trasferimento, gl'impiegati degli archivi sopra indicati diventano impiegati governativi, anche agli effetti del trattamento di quiescenza. Con il R. decreto di cui al primo comma saranno dettate le norme per il riparto dell'onere delle pensioni od indennita', tra lo Stato e gli istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale della Cassa depositi e prestiti, per gl'impiegati e salariati iscritti agl'istituti predetti e, tra lo Stato e le amministrazioni provinciali, per quelli ancora iscritti a regolamenti speciali di pensione vigenti presso le provincie interessate.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 25 giugno 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art334 · fonte su Normattiva