Art. 335
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I comuni che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 256 e che abbiano gia' in applicazione la tassa sugli esercizi e rivendite, in luogo dell'imposta sull'industria e di quella di patente, possono, limitatamente al triennio 1932-34, essere autorizzati a mantenerla secondo le disposizioni in vigore. L'autorizzazione e' data dal ministro delle Finanze, in base a deliberazione approvata dalla Giunta provinciale amministrativa e udita la Commissione centrale per la finanza locale. Le esenzioni previste dalle disposizioni sopra indicate sono estese ai ministri del Culto per l'esercizio del ministero sacerdotale, ai sensi dell'art. 29 lettera h) del concordato approvato con la legge 27 maggio 1929, n. 810. Alla tassa sugli esercizi e rivendite non si applicano gli aumenti di cui al citato art. 256.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva