Art. 336
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
I comuni ai quali siano state riconosciute le caratteristiche di stazione di cura, soggiorno o turismo e che, all'entrata in vigore del presente Testo Unico, applicano l'imposta di cura anche a carico di coloro che dimorino temporaneamente in ville od abitazioni di loro proprieta' e siano comunque assoggettati all'imposta sul valore locativo, possono essere autorizzati a mantenere in vigore l'imposta di cura anche nei confronti dei detti contribuenti, limitatamente al triennio 1932-34, quando cio' sia richiesto da inderogabili esigenze dei servizi della stazione. L'autorizzazione e' data dal ministro delle Finanze, di concerto col ministro dell'Interno, in base a deliberazione approvata dalla Giunta provinciale amministrativa e udita la Commissione centrale per la finanza locale. Ai comuni, che abbiano conseguita l'autorizzazione di cui al comma precedente, non si applica il disposto dell'articolo 106.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva