Art. 337
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Nella prima attuazione del presente Testo Unico le sovrimposte che siano gia' applicate entro il limite normale di cui all'art. 254, o in eccedenza a tale limite, ma entro il secondo, non potranno essere mantenute se non in seguito alle autorizzazioni prescritte dall'art. 258 ed a condizione che, durante l'anno, siano istituiti e posti in riscossione tutti i tributi rispettivamente previsti nell'art. 255.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva