Art. 339 — Spese facoltative
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Le spese facoltative gia' autorizzate a norma dell'art. 313 della legge 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico), modificato dall'art. 98 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, non possono essere mantenute nei bilanci dei comuni e delle provincie che eccedono i limiti normali delle sovrimposte fondiarie, se non con l'osservanza delle norme stabilite negli articoli 304 e 305, salvo gl'impegni validamente assunti. Per i comuni ai quali e' applicabile l'art. 321, le dette spese possono essere mantenute soltanto nei limiti di tali impegni e fino al termine di essi.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 aprile 1934 · versione 0 su Normattiva