Art. 34 — Passaggi delle bevande nello stesso comune tra produttori e commercianti all'ingrosso
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I passaggi nello stesso comune dal produttore ad altro produttore od a commerciante all'ingrosso, delle bevande vinose, e fra commercianti all'ingrosso, delle dette bevande vinose e di quelle alcooliche, sono soggetti a speciali norme e cautele da determinarsi nel regolamento.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva