Art. 342
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Nulla e' innovato: 1. alla legge 14 giugno 1928, n. 1312, concernente concessioni di esenzioni tributarie a favore delle famiglie numerose; 2. alle disposizioni dell'articolo 71 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica, salvo quanto dispongono gli articoli 2 e 3 del presente Testo Unico; 3. a tutte le disposizioni che regolano lo speciale ordinamento del Governatorato di Roma; 4. ((NUMERO NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 3 MARZO 1934, N. 383)); 5. ((NUMERO NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 3 MARZO 1934, N. 383)); 6. alle disposizioni dell'art. 3 del R. decreto legge 11 luglio 1931, n. 891, concernente la soppressione dell'addizionale governativo sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra e altri provvedimenti relativi alle imposte di consumo e alla tassa di scambio; 7. alle speciali disposizioni vigenti in materia daziaria per i comuni di Zara, Lagosta, Fiume e per i comuni della riviera del Carnaro; 8. ((NUMERO NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 3 MARZO 1934, N. 383)); 9. alle disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2148, recante modificazioni alla tariffa di vendita di alcune qualita' di sali.
Testo vigente dal 1 aprile 1934 al 22 dicembre 2008 · versione 16 su Normattiva