Art. 343 — Abrogazione delle disposizioni contrarie al Testo Unico
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Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente Testo Unico o incompatibili con esso. La Commissione centrale per la finanza locale continuera' a funzionare nell'attuale composizione e con la procedura stabilita negli articoli 14 e 15 del R. decreto legge 20 marzo 1930, n. 141, fino a quando non sia data esecuzione agli art. 329 e 330 del Testo Unico.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva