Art. 37
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
L'imposta di consumo sulle carni bovine, ovine, suine ed equine si riscuote alla macellazione degli animali. Per le carni provenienti da altri comuni o dall'estero si applicano le norme degli articoli 33, 34, 35 e 36.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva