Art. 40

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L'imposta di consumo sugli altri generi indicati all'art. 20 si riscuote con le stesse norme di cui agli art. 32, nn. 2 e 3, 33, 34, 35 e 36. L'obbligo della denunzia e della relativa bolletta di accompagnamento, di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 35, e' pero' limitato al trasporto del pesce comunque conservato e dei formaggi e latticini in quantita' superiore ai limiti che saranno fissati nel regolamento. Per commerciante all'ingrosso di detti generi intendesi chi non vende abitualmente al diretto consumatore. Ove i generi stessi siano fabbricati da commerciante al minuto, questo e', senz'altro, tenuto al pagamento dell'imposta.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art40 · fonte su Normattiva