Art. 41 — Transito, deposito e passaggio di generi da uno ad altro esercizio
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Sono permessi il transito dei generi soggetti ad imposta, il deposito dei generi stessi per conto degli esercenti e il passaggio, in esenzione da nuovo pagamento d'imposta, dei generi dagli esercizi condotti a tariffa ad altri esercizi esistenti nello stesso comune, nei termini e con le garanzie e norme da determinarsi nel regolamento.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva