Art. 43
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Nelle gestioni dirette, ed in quelle appaltate ad aggio, il comune puo' altresi' deliberare che la riscossione delle imposte di consumo sui mobili e sulle pelliccerie sia effettuata al momento della vendita o cessione ai singoli consumatori, sulla base delle fatture da rilasciarsi obbligatoriamente per ogni singola vendita. Di ogni fattura deve conservarsi il duplicato presso il venditore. Ove sia adottato tale sistema di riscossione, l'aliquota dell'imposta deve essere fissata per qualsiasi specie di dette merci in misura unica, entro il limite massimo stabilito dall'art. 99, e va ragguagliata al totale importo di ciascuna fattura. Nel calcolo dell'imposta la frazione di lira e' computata per una lira. L'imposta si esige mediante applicazione ed annullamento di speciali marche doppie sulle fatture; se pero' il suo importo, per ogni fattura, ammonti a lire cinquecento ed oltre, l'imposta si corrisponde invece mediante versamento sul conto corrente postale del comune. L'applicazione delle marche deve essere fatta in modo che una sezione di marca aderisca alla fattura destinata all'acquirente, e l'altra rimanga apposta sulla copia o duplo del detto documento. L'applicazione e l'annullamento delle marche od il versamento in conto corrente deve eseguirsi a cura e sotto la responsabilita' dei commercianti all'ingrosso, fabbricanti o non, e dei commercianti al minuto per tutte le vendite a consumatori in luogo. Trattandosi di acquisto fatto direttamente dal consumatore presso commerciante fuori del comune, l'obbligo del pagamento dell'imposta nel comune di destinazione spetta al consumatore con le modalita' ordinarie, oppure, ove in detto comune sia applicato lo speciale metodo di riscossione di cui al presente articolo, su presentazione della relativa fattura all'ufficio delle imposte di consumo. Questo, in tal caso, provvede alla applicazione sulla fattura medesima di entrambe le sezioni delle marche, nonche' al loro annullamento, oppure al rilascio della bolletta di pagamento. Tuttavia per gli acquisti di pelliccerie limitati a quanto puo' costituire indumento personale dell'acquirente, il pagamento dell'imposta deve essere effettuato nel comune di acquisto con le modalita' di cui al 3° e 4° comma del presente articolo. Le marche di cui al presente articolo, anche per le gestioni appaltate, sono fornite dal comune in vari tagli, non eccedenti tuttavia il valore di lire centocinquanta. Nelle gestioni appaltate, gli appaltatori sono tenuti a tutte le operazioni inerenti all'applicazione dell'imposta nei modi sopraindicati, verso corresponsione dell'aggio sulle riscossioni, al netto delle spese incontrate dal comune.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva