Art. 45

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Al contribuente, nell'atto del pagamento dell'imposta, viene rilasciata una ricevuta che e' il solo documento valido a provare l'eseguito pagamento. Le tasse di bollo sulle ricevute sono a carico del contribuente. Il ritardo, oltre i 10 giorni, nel pagamento delle imposte sul consumo del gas-luce ed energia elettrica, dei materiali per costruzioni edilizie ed in genere delle imposte dovute in virtu' di abbonamento, giusta gli articoli 42 e 44, fa incorrere il contribuente nell'indennita' di mora del 6 per cento sulla somma non pagata.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art45 · fonte su Normattiva