Art. 46

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Le imposte di consumo sui generi contenuti nei pacchi postali sono pagate dai destinatari, all'atto del ritiro dei pacchi. All'amministrazione postale e' dovuto un compenso, a titolo di rimborso di spese, pari al cinque per cento delle imposte riscosse sui pacchi postali. Possono essere venduti dall'amministrazione postale, senza preavviso e formalita' giudiziarie, i pacchi i cui destinatari rifiutino di pagare i diritti dovuti. La vendita puo' farsi quando l'amministrazione lo creda necessario. Il prezzo ricavato da tale vendita, dopo prelevato l'ammontare delle imposte, resta per 5 anni a disposizione di chi vi ha diritto; trascorso il quale termine, e' devoluto all'erario.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art46 · fonte su Normattiva