Art. 47
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Per la vendita, eseguita nelle stazioni ferroviarie, delle merci rifiutate dal destinatario o non consegnate per irreperibilita' del medesimo ovvero abbandonate, l'amministrazione ferroviaria risponde del pagamento della imposta soltanto sino a concorrenza del prezzo ricavato dalla vendita.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva