Art. 49
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Per i crediti di cui all'articolo precedente, l'amministrazione delle imposte ha il privilegio, innanzi ad ogni altro creditore, salvi, per altro, i privilegi spettanti allo Stato in virtu' delle norme vigenti:
- a)sui generi soggetti ad imposte di consumo, sui relativi recipienti e mezzi di trasporto e sui meccanismi di produzione dei generi tassati;
- b)sui materiali per costruzioni edilizie, soggetti ad imposta di consumo a computo metrico, anche se posti in opera.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva