Art. 52

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Quando gli animali, pei quali siasi pagata l'imposta a tenore della tariffa, sono trasportati, in quantita' non minore di un quarto per le bestie bovine e di mezza bestia per gli animali di altra specie, da uno ad altro comune, il pagamento di una nuova imposta a tariffa da' diritto alla restituzione di quella gia' soddisfatta per la macellazione a carico dell'amministrazione del comune nel quale avvenne la macellazione stessa, nei modi e termini da stabilirsi nel regolamento. La restituzione dell'imposta, nel limite di quantita' sopraindicato, ha luogo anche per le carni congelate.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art52 · fonte su Normattiva