Art. 53
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Quando i generi, per i quali sia stata pagata l'imposta a tenore di tariffa, siano trasportati da uno ad altro esercizio al minuto di altri comuni, il pagamento di una nuova imposta a tariffa da' diritto alla restituzione di quella precedentemente corrisposta, nei limiti e nei modi da stabilirsi nel regolamento. Col regolamento stesso saranno inoltre stabilite le altre norme intese ad evitare duplicazioni di pagamento. La restituzione della imposta sulle carni ha luogo secondo le norme del precedente articolo.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva