Art. 54Locali di fabbrica, di vendita e di deposito. Facolta' degli agenti

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Secondo le norme e modalita' da stabilirsi nel regolamento, i locali di fabbrica, di vendita e di deposito dei commercianti all'ingrosso ed al minuto, ed il trasporto dei generi tassati, sono soggetti a particolare vigilanza. Nei locali di vendita all'ingrosso ed al minuto di vino e di bevande vinose gli agenti hanno facolta' di prelevare campioni con le norme indicate nel decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, numero 562, e nel relativo regolamento approvato col R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361. Gli agenti dell'amministrazione possono entrare nei detti locali nelle ore in cui sono aperti, per farvi le necessarie verificazioni. Fuori delle ipotesi previste nel comma precedente, quando occorra procedere a perquisizioni domiciliaci si osservano le disposizioni del codice di procedura penale. In caso di flagranza di reato gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria si uniformano alle disposizioni dell'art. 222 di detto codice. Gli addetti alle aziende delle imposte di consumo che, giusta le norme da stabilirsi nel regolamento, siano muniti di apposita patente per i servizi di riscossione e di vigilanza attinenti alle imposte medesime, rivestono qualita' di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria a seconda che abbiano, rispettivamente, attribuzioni direttive o esecutive. Dalla patente deve risultare se il titolare di essa ha funzioni direttive o esecutive.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art54 · fonte su Normattiva