Art. 58 — Vendita o cessione fraudolenta in locali privati
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L'atto di vendita o cessione, eseguito in frode in locali privati, e' considerato come apertura di esercizio non autorizzato e da' luogo all'applicazione della multa, comminata dall'articolo 55, su tutto il genere defraudato e su quelli esistenti nel locale della vendita abusiva, anche se appartenenti a terze persone, ovvero su tutta la quantita' della merce rinvenuta, ove trattisi di vendita ambulante. Per genere defraudato, a sensi del precedente comma, si intende quello gia' venduto, ceduto o consumato, quando la qualita' e la quantita' di esso risultino da prova certa.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva