Art. 64 — Custodia delle merci sequestrate
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Quando il reato sia accertato in un pubblico esercizio, o comunque non sia possibile il trasporto dei generi all'ufficio delle imposte di consumo, il verbale relativo e' compilato da chi diresse gli agenti che accertarono il reato. Per la custodia delle merci sequestrate, quando non si ritenga di procedere alla loro vendita, viene nominato un consegnatario responsabile.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva