Art. 65
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Gli agenti delle imposte di consumo non possono arrestare i trasgressori che in caso di flagranza di uno dei reati preveduti nel presente capo e quando questo reato sia accompagnato da altro reato punito con pena restrittiva della liberta' personale, ovvero il reato in flagranza sia punibile con pena detentiva e si tratti di una delle persone indicate nell'art. 235, 1° capoverso, del codice di procedura penale.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva