Art. 67
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Per l'esazione delle somme dovute a titolo di oblazione si osservano le norme stabilite per l'esazione della tassa di registro. Per le somme anzidette l'amministrazione ha il privilegio di cui all'art. 49.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva