Art. 69
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
La prescrizione per i delitti e' di tre anni e per le contravvenzioni e' di due anni.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva