Art. 7

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Sono obbligatorie per le provincie le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati:

  • A)Oneri patrimoniali: 1. imposte, sovrimposte e tasse; 2. conservazione del patrimonio provinciale e adempimento degli obblighi relativi; 3. pagamento dei debiti esigibili. In caso di liti sono stanziate nel bilancio le somme relative da tenersi in deposito fino alla decisione della causa.
  • B)Spese generali: 1. ufficio ed archivio provinciale; 2. locali, mobili, illuminazione e riscaldamento per gli archivi provinciali di Stato nelle provincie napoletane e siciliane (legge 12 novembre 1818); 3. istituti e stabilimenti provinciali; 4. stipendi, assegni ed indennita' spettanti al segretario ed agli altri impiegati, agenti e salariati; 5. compartecipazione ai diritti di segreteria dei segretari delle amministrazioni provinciali (testo unico 4 febbraio 1915, n. 148); 6. contributi alle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali (R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679) e contributi ai fondi di pensione gia' istituiti dalla provincia; 7. pensioni ed indennita' al personale avente titolo al trattamento di quiescenza a carico della provincia; 8. contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e vecchiaia, per gl' impiegati e salariati che non si siano avvalsi della facolta' della iscrizione alle casse predette (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184), per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158) e contro la tubercolosi (R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055); 9. locali per gli uffici di prefettura e per l'alloggio dei prefetti; locali per gli uffici provinciali, pei commissariati e per le delegazioni suburbane di P. S. (R. decreto 20 agosto 1909, n. 666) e per gli uffici distaccati di P. S. istituiti nei comuni gia' sedi di sottoprefettura (R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 96); 10. contributi nelle spese inerenti alla formazione del nuovo catasto e funzionamento delle commissioni censuarie provinciali (legge 1° marzo 1886, n. 3682 e R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17); 11. servizio di accasermamento dei corpi armati di polizia (RR. decreti-legge 2 aprile 1925, n. 383 e 9 dicembre 1930, n. 1850); 12. servizio delle riscossioni e dei pagamenti: compilazione di ruoli speciali di sovrimposta; 13. quote di concorso nelle spese consortili; 14. medaglie di presenza ai componenti della Giunta provinciale amministrativa designati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista (legge 27 dicembre 1928, n. 3123 e R. decreto 26 luglio 1929); 15. locali per la sede e per l'archivio degli uffici di leva (R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437); 16. associazione alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno e alla «Gazzetta Ufficiale»; 17. spese di liti e di atti a difesa delle ragioni della provincia; 18. premi di diligenza da conferirsi sull'ammontare delle oblazioni e delle ammende per contravvenzioni (R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 867); 19. spese a carico della provincia per inchieste, ispezioni, verifiche ordinate da autorita' superiori e per l'esecuzione di provvedimenti d'ufficio; 20. sgravi e rimborsi di quote inesigibili d'imposte, sovrimposte e tasse; 21. rimborso di spese forzose agli amministratori; 22. indennita' di carica al preside e al vice preside, quando siano accordate dal ministro dell'Interno; 23. contributi nelle spese per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro a segno e per la dotazione di armamento (legge 17 aprile 1930, n. 479); 24. contributi all'istituto nazionale di assistenza e previdenza a favore degl'impiegati degli enti locali, per i posti non coperti (legge 2 giugno 1930, n. 733).
  • C)Sanita' ed igiene: 1. disinfezione contro le malattie infettive; visite sanitarie in caso di epidemie e di epizoozie (testo unico 1° agosto 1907, n. 636); 2. funzionamento dei laboratori provinciali di igiene e di profilassi e relative sezioni distaccate, stipendi e salari al personale addettovi (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889); 3. acquisto del chinino di Stato da distribuire per mezzo dei comuni, ai coloni ed agli operai impiegati in modo permanente od avventizio in qualsiasi lavoro, con rimunerazione fissa od a cottimo, salvo il rimborso da parte dei proprietari di terreni (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889); 4. somministrazione e spedizione ai comuni del vaccino antivaioloso (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889); 5. prevenzione e cura della pellagra (testo unico 1° agosto 1907, n. 636); 6. servizi attinenti alla cura antirabbica, se ed in quanto non vi provvedano i comuni o altre pubbliche istituzioni (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889); 7. contributi per consorzi provinciali antitubercolari, per le sedi e per gli uffici di detti consorzi e per il personale necessario (legge 23 giugno 1927, n. 1276); 8. indennita' di abbattimento di animali colpiti da malattia infettiva (testo unico 1° agosto 1907, n. 636).
  • D)Opere pubbliche: 1. sistemazione e manutenzione delle strade provinciali; 2. assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro degli operai addetti ai lavori in economia (R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51 e R. decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051 e regolamento 13 marzo 1904, n. 141); 3. concorso alla costruzione ed al mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti (testo unico 25 luglio 1904, n. 523); 4. contributi nelle opere idrauliche di quinta categoria, dichiarate obbligatorie (testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato con la legge 13 luglio 1911, n. 774 e R. decreto 19 novembre 1921, n. 1688); 5. contributi nelle nuove opere per le vie di navigazione interna di seconda, terza e quarta classe ed in quelle di ristabilimento e di manutenzione delle vie navigabili di terza e quarta classe (testo unico 11 luglio 1913, n. 959); 6. contributi nelle opere di miglioramento e nelle spese di manutenzione dei porti di prima, seconda, terza e quarta classe, della seconda categoria e dei relativi fari e fanali (testo unico 2 aprile 1885, n. 3095); 7. costruzione delle strade di allacciamento dei comuni isolati (legge 15 luglio 1906, n. 383), e delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie e porti (legge 8 luglio 1903, n. 312).
  • E)Educazione nazionale: 1. personale di segreteria, assistenti, macchinisti e personale di servizio, locali, illuminazione, riscaldamento, materiale didattico e scientifico e spese varie d'ufficio per gl'istituti tecnici e i licei scientifici (R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, articoli 97, 100 e 103 salvo per il personale le esenzioni previste nei due primi articoli); 2. stipendi agli assistenti ed al personale di segreteria e di servizio addetto agli istituti nautici, acquisto e manutenzione delle suppellettili scientifiche e tecniche, biblioteche, ed altre spese attinenti agli istituti stessi (R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2539); 3. somministrazione dei locali e dell'azienda agraria alle RR. scuole agrarie medie di cui agli articoli 49 e 60 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214; 4. somministrazione dei locali e arredamento degli uffici regionali scolastici (testo unico 5 febbraio 1928, n. 577); 5. somministrazione dei locali per i comitati provinciali dell'opera nazionale Balilla (legge 3 aprile 1926, n. 2247); 6. contributi ai patronati scolastici (testo unico 5 febbraio 1928, n. 577) e somministrazione dei locali adibiti al servizio dell'assistenza scolastica (R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297); 7. contributi a favore delle RR. universita' e dei RR. istituti d'istruzione superiore (RR. decreti 30 settembre 1923, n. 2102 e 6 aprile 1924, n. 674).
  • F)Assistenza e beneficenza: 1. assistenza degli infermi di mente e spese di trasferimento dei detti infermi da un manicomio ad un altro, ovvero da un manicomio giudiziario ad un istituto comune (legge 14 febbraio 1904, n. 36 e regolamento 16 agosto 1909, n. 615); 2. assistenza degli infanti illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono (R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798); 3. assistenza dei ciechi e dei sordomuti poveri rieducabili, in quanto non vi provvedano i consorzi o altre istituzioni autonome (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889); 4. somministrazione dei locali per le federazioni provinciali per la protezione della maternita' e della infanzia (legge 10 dicembre 1925, n. 2277).
  • G)Agricoltura: 1. contributi per la lotta contro le cavallette (legge 18 giugno 1931, n. 987) e contro la formica argentina (R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1266); 2. contributi alle cattedre ambulanti di agricoltura (R. decreto legge 6 dicembre 1928, n. 3433).
  • H)e in generale tutte le altre spese che siano poste a carico delle provincie da disposizioni legislative.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 aprile 1934 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art7 · fonte su Normattiva