Art. 72
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I comuni ed i consorzi debbono compilare uno speciale regolamento per provvedere allo stato degli impiegati ed agenti addetti esclusivamente alla riscossione delle imposte di consumo, in conformita' alle prescrizioni contenute nell'art. 170 della legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbraio 1915, n. 148), sostituito dall'art. 47 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839. Il regolamento stesso deve stabilire altresi' le norme per disciplinare il passaggio temporaneo dei detti impiegati ed agenti al servizio dell'appaltatore che abbia assunto la riscossione delle imposte di consumo. Al personale predetto sono applicabili le disposizioni delle leggi 6 marzo 1904, n. 88 e 11 giugno 1916, n. 720. Dall'osservanza del presente articolo sono esonerati i comuni che affidano il servizio delle imposte di consumo a personale comunale gia' in pianta stabile per altri servizi municipali.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva