Art. 74

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Dove per la contiguita' e vicinanza delle abitazioni o borgate la vigilanza lo richiegga, i comuni possono essere autorizzati ad assumere la riscossione delle imposte di consumo nel territorio dei comuni contermini, anche limitatamente ad una delle frazioni contermini, sulla base della rispettiva tariffa. L'aggregazione, con le condizioni relative, viene stabilita con decreto del ministro delle Finanze, sentiti i comuni interessati, la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale per la finanza locale. I depositi esistenti nel territorio aggregato sono sottoposti a speciali discipline da stabilirsi nel regolamento.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art74 · fonte su Normattiva