Art. 75
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I comuni debbono formare e trasmettere al ministero delle finanze, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento, la dimostrazione dei consumi dei generi tassati. Contro i comuni inadempienti e' provveduto a norma dell'art. 216 della legge comunale e provinciale, sostituito dall'art. 63 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839. Agli amministratori, funzionari ed impiegati che non rilasciano ai contribuenti le bollette delle imposte pagate, che non tengono la gestione contabile ed amministrativa delle imposte di consumo a norma delle prescrizioni regolamentari e che forniscono statistiche irregolari od inesatte, su denunzia dell'intendente di finanza o dei podesta', od anche d'ufficio, e' applicata una pena pecunaria da lire 50 a lire 500. Detta pena e' applicata dal prefetto, ed e' riscossa mediante atto d'ingiunzione del competente ufficio del registro.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952 · versione 0 su Normattiva