Art. 78 — Diritti ed obblighi degli appaltatori
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L'appaltatore subentra in tutti i diritti ed obblighi del comune verso i contribuenti, e le facolta' dei suoi agenti sono equiparate, per tutti gli effetti del presente capo, a quelle degli agenti comunali. L'appaltatore stesso conserva il diritto di escutere con i privilegi fiscali i debitori morosi per imposte di consumo per il periodo di un anno dalla data di cessazione dell'appalto.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva