Art. 79
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Nei comuni nei quali non sia costituito un organico del personale delle imposte di consumo a termini del precedente art. 72, l'appaltatore provvede direttamente alla nomina del personale medesimo, osservate, in quanto siano ritenute applicabili dal regolamento per l'esecuzione del presente Testo Unico, le norme stabilite per il personale delle esattorie delle imposte dirette dagli articoli 106 e seguenti del testo unico 17 ottobre 1922, n.1401 e successive modificazioni. Per i servizi di amministrazione, cassa e contabilita', l'appaltatore puo', in ogni caso, nominare personale di sua fiducia.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva