Art. 80
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L'appalto per la riscossione delle imposte di consumo deve essere unico in ciascun comune, e deve comprendere la riscossione di tutte le imposte, salvo le eccezioni da autorizzarsi previamente e caso per caso dal ministro delle Finanze su motivata proposta del prefetto. La riscossione delle imposte istituite o aumentate dai comuni nel corso dell'appalto deve essere affidata all'appaltatore in carica. Sul maggiore provento derivante dall'aumento delle imposte gia' esistenti e' dovuto all'appaltatore l'aggio di riscossione nella misura del 4%; su quello, invece, derivante dalle imposte di nuova istituzione, e' dovuto all'appaltatore stesso un aggio nella misura dal quinto al terzo di quello stabilito nel contratto di appalto in corso e, in ogni caso, non inferiore al 4%. Se l'appalto e' a canone fisso, l'appaltatore e' tenuto a corrispondere un congruo aumento del canone stesso da stabilirsi tra comune e appaltatore con contratto suppletivo. In caso di disaccordo fra le parti, l'aggio sulla riscossione delle nuove imposte o l'aumento del canone e' determinato con la Procedura stabilita dal R. decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, e con eguale procedura e' determinato l'aumento di aggio o la diminuzione di canone eventualmente spettante all'appaltatore in caso di abolizione o di riduzione delle imposte deliberata nel corso dell'appalto. Le predette disposizioni sono applicabili anche per gli aumenti o diminuzioni di proventi in dipendenza di provvedimenti legislativi che sopprimano, modifichino o stabiliscano esenzioni dalle imposte di consumo. L'appalto non puo' essere ceduto senza il consenso del podesta', prestato mediante deliberazione da approvarsi dal prefetto.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva