Art. 82 — Versamento del canone
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L'appaltatore e' tenuto a versare le rate del canone di appalto alla cassa del comune alle scadenze stabilite nei contratti o nei capitolati, ed in caso di ritardo e' sottoposto all'indennita' di mora del 6% sulle somme non versate, che possono essere recuperate dai comuni stessi col procedimento privilegiato dell'ingiunzione, secondo le norme stabilite per l'esazione delle tasse di registro. I comuni, in caso di mancato versamento di due rate mensili di canone, possono procedere alla esecuzione sulla cauzione dell'appaltatore con le norme stabilite dal testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401 e dal relativo regolamento per la escussione degli esattori delle imposte dirette. In tal caso i comuni possono altresi' promuovere dal prefetto l'invio di un sorvegliante presso l'azienda delle imposte a termini dell'art. 92 del presente Testo Unico.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva