Art. 83
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Quando nella gestione delle imposte di consumo a canone fisso, il comune succede ad un appaltatore o viceversa, ovvero dalla gestione a canone fisso si passi a quella ad aggio o viceversa, l'amministrazione uscente deve soddisfare alla nuova l'imposta riscossa sui generi introdotti negli esercizi di vendita non abbonati, e rimasti invenduti al termine della gestione stessa. Per l'esazione di tali somme il comune od il nuovo appaltatore possono procedere con ingiunzione verso l'appaltatore uscente, e possono altresi' procedere sulla cauzione da lui prestata con le norme stabilite dal testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401. per la escussione degli esattori delle imposte dirette. Quando debitore delle rimanenze sia il comune, l'appaltatore ritiene l'ammontare del suo credito nei versamenti del canone di appalto.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva