Art. 84
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni dell'art. 75 sono applicabili anche agli appaltatori delle imposte di consumo ed ai loro impiegati. La pena pecunaria ivi prevista e' applicata agli appaltatori anche in caso di illecito ribasso delle tariffe delle imposte deliberate dai comuni, e puo' essere ricuperata a norma dell'articolo 82.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva