Art. 88
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Su domanda dei podesta', il prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, puo' autorizzare i comuni ed i consorzi di comuni a confermare, per un quinquennio, l'appaltatore in carica, purche' le condizioni del nuovo contratto non siano per nessun rispetto piu' onerose, per i comuni, di quelle del contratto vigente.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva